Green Pass, dal 15 ottobre scatta l’obbligo. Sanzioni pesanti per i trasgressori
Abbiamo visto come, a partire dallo scorso 1° settembre, l’ormai celebre Green Pass sia stato allargato anche ai lavoratori del settore della Logistica e Trasporti. Ma quali sono gli obblighi a cui il lavoratore e il datore di lavoro devono sottoporsi? E quali le sanzioni previste per i trasgressori? Rivediamo le regole base definite dal Governo Draghi negli ultimi giorni.
Cosa prevede il Green Pass?
Come già detto nel precedente articolo, il Green Pass è il documento ideato e promosso in tutti i suoi Stati Membri, dall’Unione Europea. Il suo scopo è unico: accertare chi è in regola con il processo di vaccinazione e chi invece no. Attivo dal 1° luglio scorso, quando ha in effetti integrato o sostituito la Certificazione Verde Covid-19, il Green Pass è oggi l’unico mezzo per poter circolare liberamente in Europa, sia per turismo e svago, sia per lavoro. Ed è qui che s’inserisce il discorso della Logistica e Trasporti dato che tutti gli autotrasportatori dovranno essere in possesso di un Green Pass in corso di validità.
Gli obblighi del nuovo Green Pass
Lo scorso 16 settembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che estende l’obbligo del Green Pass e da un ulteriore rafforzamento al sistema di monitoraggio che serve per garantire una maggiore sicurezza, personale e per gli altri, sul lavoro.
Al momento le previsioni sull’estensione del green pass, come riportato nel comunicato stampa n. 36 del Consiglio dei Ministri, fanno riferimento principalmente agli ambiti del lavoro sia pubblico che privato. Inoltre la disposizione riguarda anche i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività formativa, lavorativa o di volontariato in tali luoghi, “anche sulla base di contratti esterni“.
In sintesi, le principali previsioni riportano l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro. Tutto ciò nel periodo di tempo che va dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 ovvero il termine dello stato di emergenza.
Restano esclusi dall’obbligo tutti i lavoratori che sono esenti dalle vaccinazioni contro il SARS-CoV-2 per comprovate motivazioni di salute e sulla base di idonea certificazione medica e i bambini al di sotto dei 12 anni.
La questione dei controlli
Definita la data per la definitiva estensione del procedimento, sarà cura dei datori di lavoro, sia in ambito pubblico che privato, far rispettare le prescrizioni previste dal Governo Draghi. Entro tale data infatti i datori di lavoro dovranno definire “termini e modalità di disposizione delle verifiche”.
Il consiglio dato dal legislatore è quello di effettuare i controlli Green Pass all’accesso ai luoghi di lavoro, oltre che a quelli effettuati a campione. Ai datori di lavoro il compito, come già fatto durante il lockdown, di individuare i soggetti incaricati dei controlli all’interno dell’azienda o dell’Ente pubblico. A loro il compito di effettuare infine anche le sanzioni.
Le sanzioni
La questione Green Pass è al centro del dibattito nazionale ed internazionale. Anche in Italia il Governo Draghi ha definito il procedimento “indispensabile” per lo svolgimento delle attività lavorative. Ecco perché le sanzioni a carico di coloro che, sia nel pubblico che nel privato, non siano muniti di Green Pass, saranno salate. Si va dai 600 ai 1000 euro di sanzione pecuniaria per quei lavoratori che “abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass – cita il decreto – Restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza”.
E chi invece comunica prima di non avere la documentazione? Beh, in quel caso il lavoratore, nel settore privato, viene considerato “assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde”. La differenza con il lavoro pubblico è che qui, dopo cinque giorni d’assenza, il rapporto di lavoro viene considerato sospeso. In entrambi i casi però non è mai prevista la risoluzione del rapporto lavorativo.